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Channel: Cecilia Mattioli | Tiziano Solignani
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Parte civile: impugna anche se prescritto.

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Nel corso del processo penale, può accadere che, a causa dei tempi lunghi per giungere alla pronuncia della sentenza, il reato finisca per cadere in prescrizione.

La prescrizione dei reati è un tema molo caldo nel dibattito politico e sociale attuale, ma può esser utile ricordare in cosa consiste.
Prendiamo l’esempio del bambino che ha fatto una marachella: non serve essere laureati in pedagogia per capire che non ha alcun senso punirlo dopo che sia trascorso molto tempo da quel fatto. Un rimprovero, infatti, ha senso, e soprattutto un’utilità, a condizione che sia inflitto nell’immediato, quando il bambino può associare quell’ammonimento all’errore commesso, e capire che, in caso di nuove marachelle come quella, sarà soggetto a nuove punizioni.


La prescrizione risponde alla stessa logica: rappresenta infatti il termine entro il quale un reato può essere perseguito dalla legge, e la sua finalità è quella di evitare la celebrazione di processi quando lo Stato non ha più interesse a punire il fatto e a reinserire il reo, essendo trascorso troppo tempo.

Secondo le norme che regolano il processo penale, pertanto, quando il giudice si accorge che sono decorsi i termini di prescrizione del reato, non può più decidere nel merito, ovvero pronunciarsi sulla responsabilità penale dell’imputato (a meno che non risulti evidente la sua innocenza), ma deve pronunciare sentenza dichiarativa di intervenuta estinzione del reato per prescrizione, con conseguente proscioglimento dell’imputato. Ciò significa che, se anche le prove raccolte nel corso del processo conducono astrattamente a ritenere colpevole l’imputato, il giudice non potrà in ogni caso condannarlo.
Questo risultato è indubbiamente positivo per quest’ultimo, ma che ne è delle (legittime) ragioni della persona che abbia subito un danno per effetto del reato?

A questo proposito, il nostro sistema processuale tutela le ragioni del danneggiato dal reato, che si sia costituito PARTE CIVILE nel processo per ottenere il risarcimento del danno subito: l’art. 576 cod. proc. pen., infatti, prevede la possibilità per la parte civile di impugnare la sentenza di proscioglimento, ma “ai soli effetti della responsabilità civile”: ciò significa che la parte civile non può chiedere, con tale impugnazione, una modifica della decisione penale (che è una prerogativa riservata in via esclusiva all’iniziativa del PM), ma può richiedere al giudice una rinnovata valutazione sulla responsabilità dell’imputato, tale da consentire una condanna alle restituzioni e/o al risarcimento del danno.

Nel caso in cui, invece, il decorso dei termini di prescrizione intervenga quando il processo è in una fase più avanzata (ad esempio quando l’imputato, condannato in primo grado, abbia fatto impugnazione contro tale sentenza, e si stia quindi celebrando il giudizio di appello), trova applicazione l’art. 578 cod. proc. pen.

Tale disposizione prevede appunto che, per non privare di tutele la parte civile, il giudice dell’impugnazione non possa limitarsi a dichiarare l’estinzione del processo per intervenuta prescrizione del reato, ma debba espressamente valutare i profili di responsabilità penale dell’imputato, dai quali discenda la responsabilità risarcitoria a favore del danneggiato. Se in esito a tali valutazioni il giudice riterrà provata la responsabilità dell’imputato, non potrà condannarlo alla sanzione penale, ma dovrà in ogni caso pronunciarsi relativamente agli interessi civili (risarcimento ed restituzioni): in questo senso, il giudice potrebbe limitarsi a liquidare una “provvisionale”, ovvero una somma corrispondente al danno risultato provato nel corso del giudizio penale, che dovrà poi essere oggetto di una più precisa quantificazione da parte del giudice civile.

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